SOCIETÀ SPORTIVE: LE NOVITÀ IN ARRIVO

Il decreto c.d. Milleproroghe (dl n. 29 dicembre 2022, n. 198) ha posticipato l’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento sportivo al 1° luglio 2023. Da quella data, salvo ulteriori proroghe, il mondo sportivo dilettantistico in particolare dovrà prendere coscienza di una nuova realtà.

Non solo la riforma cambierà i rapporti tra sportivi dilettanti, collaboratori amministrativi e sportivi amatoriali (tipologia quest’ultima abrogata dalla nuova norma e sostituita dai c.d. volontari), ma inevitabilmente, in modo ancor più marcato, ridurrà le possibili attività delle società sportive (in particolare gli “utilizzi” impropri di questa tipologia di ente) a causa degli obblighi derivanti dall’iscrizione al registro nazionale delle attività sportive. Tale iscrizione, si evidenzia, assolve la funzione di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e dalle associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 ed è condizione necessaria al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art.90 della L.289/2002. 

Nell'area del dilettantismo si deve ricordare che il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando  la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Per quanto già sopra indicato nel merito dell’art. 28 D.lgs. n. 36/2021, l’'associazione/società̀ destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali. Si ricorda inoltre che anche per le collaborazioni coordinate e continuative vi è l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro.

Per quanto riguarda la parte economica, infine, è necessario evidenziare che, ai sensi del D.Lgs n. 36/2021 introdotto dal D.Lgs n. 163/2022, “i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00 (prima 10.000,00). Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Attraverso tale disposto legislativo sono state create difatti tre differenti fasce:

- Fino a 5.000 euro annui i corrispettivi percepiti in ambito sportivo dilettantistico sono esclusi da qualunque trattenuta fiscale e previdenziale.

- Tra i 5.000 e 15.000 euro annui i compensi saranno soggetti a contribuzione previdenziale, ma non a trattenute di tipo fiscale (esenti IRPEF).

- Sopra i 15.000 euro i corrispettivi saranno soggetti a contribuzione previdenziale e a tassazione; l’imposizione fiscale però avrà luogo solo sulla parte dei compensi che eccede i 15.000 euro.

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